Sconto 5% sul tuo 1° ordine

    

basta registrarsi alla newsletter

Offerte | Daf | Ford | Iveco | Man | Mercedes | Renault | Scania | Volvo | ADR | Rimorchi

Multe da eccesso di velocità con il cronotachigrafo: la Cassazione conferma la validità delle sanzioni

multe con cronotachigrafo

Multe da eccesso di velocità con il cronotachigrafo: la Cassazione conferma la validità delle sanzioni

Con l’ordinanza n. 19147/2026 la Seconda Sezione civile chiude (per ora) un contrasto giurisprudenziale che divideva i tribunali italiani

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha stabilito che i dati registrati dal cronotachigrafo possono essere legittimamente utilizzati come fonte di prova per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali. Lo afferma l’ordinanza n. 19147/2026 della Seconda Sezione civile, pubblicata l’11 giugno 2026, che dichiara la piena compatibilità dell’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto.

La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha prodotto orientamenti opposti tra i giudici di merito: alcuni tribunali confermavano le sanzioni basate sui dati tachigrafici, altri le annullavano ritenendo tale uso in contrasto con la normativa europea.

Il caso all’origine della sentenza

Il procedimento nasce da un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Alessandria il 18 marzo 2022 nei confronti di una società di autotrasporto, dopo che un suo autoarticolato era stato rilevato a 96 km/h attraverso l’estrazione dei dati del cronotachigrafo, oltre il limite di taratura del limitatore fissato a 90 km/h.

Il Giudice di Pace di Alessandria aveva respinto il ricorso della società, ma il Tribunale, in appello, lo aveva accolto, ritenendo non conforme al diritto europeo l’uso probatorio dei dati cronotachigrafici per le contestazioni di velocità. Contro questa decisione il Comune di Alessandria ha proposto ricorso in Cassazione, che ha accolto il terzo motivo (relativo al merito della questione), respingendo i primi due, di natura processuale.

Le motivazioni giuridiche

Secondo i giudici, il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili in ogni momento alle autorità di controllo. La Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all’uso dei dati per l’accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti.

Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l’articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo. Un elemento a sostegno della decisione è rappresentato dalla procedura d’infrazione n. 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio sull’applicazione dell’articolo 7 del Regolamento 165/2014, e archiviata il 20 dicembre 2023.

Precisazione importante

il tachigrafo non è equiparato agli strumenti automatici di rilevazione della velocità (come gli autovelox). Le registrazioni tachigrafiche restano però una fonte di prova utilizzabile, purché correttamente acquisite e valutate nel procedimento.

La Cassazione precisa infine di non dover sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, richiamando i principi della sentenza Cilfit (1982) e della successiva pronuncia sul caso Consorzio Italian Management (2021): la chiarezza della normativa europea e l’esito della procedura d’infrazione escluderebbero, secondo i giudici, ogni ragionevole dubbio interpretativo. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite.

Cosa cambia per le imprese di autotrasporto

Per le imprese di autotrasporto e i gestori di flotte, la pronuncia rende ancora più rilevante la corretta gestione dei dati cronotachigrafici, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo, ma ora anche per le contestazioni relative ai limiti di velocità.

Tolleranze tecniche di riferimento
  • 3 km/h al banco di prova
  • 4 km/h al montaggio
  • 6 km/h in servizio

Un quadro giurisprudenziale ancora in evoluzione

Va segnalato che la materia resta delicata: già nel 2021 la Corte di Giustizia UE (causa C-906/19) aveva messo in dubbio la validità delle sanzioni erogate con dati cronotachigrafici quando il veicolo viaggia in uno Stato estero, spingendo il Ministero dell’Interno a diffondere una circolare esplicativa. Anche nel merito, alcune pronunce di giudici di pace hanno in passato annullato sanzioni analoghe, per esempio quando mancava la prova della corretta taratura dello strumento. L’ordinanza 19147/2026 rafforza però in modo netto l’orientamento favorevole all’utilizzabilità del cronotachigrafo come prova, ed è destinata a orientare le decisioni dei tribunali di merito nei prossimi ricorsi.

Fonti: Corte di Cassazione, ordinanza Sez. II civile n. 19147/2026 (11 giugno 2026)

Categorie

includi IVAescludi IVA