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CALENDARIO AGGIORNATO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER CAMION NEL 2019

Calendario Divieti 2019 - Barny Spare Parts

L’articolo 6, comma 1 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ha portato alcune importanti novità. Regola, infatti, le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in giorni specifici e per veicoli particolari. Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, inoltre, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, ha introdotto misure compensative per la mobilità della città di Genova. Queste riguardano in particolare il settore dell’autotrasporto e vogliono garantire ottimali condizioni di sicurezza nella viabilità durante i periodi di maggiore intensità della circolazione. Si è deciso quindi di limitare il transito dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima superiore a 7,5 t. La limitazione riguarda le aree fuori dai centri abitati ed i giorni festivi o altri giorni dell’anno 2019 particolarmente critici.

CALENDARIO COMPLETO LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE VEICOLI PESANTI 2019

Calendario Divieti 2019 - Barny Spare PartsLe Prefetture – Uffici Territoriali di Governo possono autorizzare deroghe al divieto di circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza. È vietata la circolazione di camion, veicoli industriali e autotreni nei giorni festivi e negli altri giorni dell’anno 2019 di seguito elencati:

GENNAIO

  • 1 martedì 09,00 – 22,00
  • 6 domenica 09,00 – 22,00
  • 13 domenica 09,00 – 22,00
  • 20 domenica 09,00 – 22,00
  • 27 domenica 09,00 – 22,00

FEBBRAIO

  • 3 domenica 09,00 – 22,00
  • 10 domenica 09,00 – 22,00
  • 17 domenica 09,00 – 22,00
  • 24 domenica 09,00 – 22,00

MARZO

  • 3 domenica 09,00 – 22,00
  • 10 domenica 09,00 – 22,00
  • 17 domenica 09,00 – 22,00
  • 24 domenica 09,00 – 22,00
  • 31 domenica 09,00 – 22,00

APRILE

  • 7 domenica 09,00 – 22,00
  • 14 domenica 09,00 – 22,00
  • 19 venerdì 14,00 – 22,00
  • 20 sabato 09,00 – 16,00
  • 21 domenica 09,00 – 22,00
  • 22 lunedì 09,00 – 22,00
  • 25 giovedì 09,00 – 22,00
  • 28 domenica 09,00 – 22,00

MAGGIO

  • 1 mercoledì 09,00 – 22,00
  • 5 domenica 09,00 – 22,00
  • 12 domenica 09,00 – 22,00
  • 19 domenica 09,00 – 22,00
  • 26 domenica 09,00 – 22,00

GIUGNO

  • 2 domenica 07,00 – 22,00
  • 9 domenica 07,00 – 22,00
  • 16 domenica 07,00 – 22,00
  • 23 domenica 07,00 – 22,00
  • 30 domenica 07,00 – 22,00

LUGLIO

  • 6 sabato 08,00 – 16,00
  • 7 domenica 07,00 – 22,00
  • 13 sabato 08,00 – 16,00
  • 14 domenica 07,00 – 22,00
  • 20 sabato 08,00 – 16,00
  • 21 domenica 07,00 – 22,00
  • 26 venerdì 16,00 – 22,00
  • 27 sabato 08,00 – 22,00
  • 28 domenica 07,00 22,00

AGOSTO

  • 2 venerdì 16,00 – 22,00
  • 3 sabato 08,00 – 22,00
  • 4 domenica 07,00 – 22,00
  • 9 venerdì 16,00 – 22,00
  • 10 sabato 08,00 – 22, 00
  • 11 domenica 07,00 – 22,00
  • 15 giovedì 07,00 – 22,00
  • 17 sabato 08,00 – 16,00
  • 18 domenica 07,00 – 22,00
  • 24 sabato 08,00 – 16,00
  • 25 domenica 07,00 – 22,00
  • 31 sabato 08,00 – 16,00

SETTEMBRE

  • 1 domenica 07,00 – 22,00
  • 8 domenica 07,00 – 22,00
  • 15 domenica 07,00 – 22,00
  • 22 domenica 07,00 – 22,00
  • 29 domenica 07,00 – 22,00

OTTOBRE

  • 6 domenica 09,00 – 22,00
  • 13 domenica 09,00 – 22,00
  • 20 domenica 09,00 – 22,00
  • 27 domenica 09,00 – 22,00

NOVEMBRE

  • 1 venerdì 09,00 – 22,00
  • 3 domenica 09,00 – 22,00
  • 10 domenica 09,00 – 22,00
  • 17 domenica 09,00 – 22,00
  • 24 domenica 09,00 – 22,00

DICEMBRE

  • 1 domenica 09,00 – 22,00
  • 8 domenica 09,00 – 22,00
  • 15 domenica 09,00 – 22,00
  • 22 domenica 09,00 – 22,00
  • 24 martedì 09,00 – 14,00
  • 25 mercoledì 09,00 – 22,00
  • 26 giovedì 09,00 – 22,00
  • 29 domenica 09,00 22,00

AGEVOLAZIONI PER I CAMION DA O VERSO L’ESTERO

I veicoli industriali provenienti dall’estero e muniti della documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico hanno alcuni vantaggi:

  • l’inizio del divieto nelle suddette date è posticipato di 4 ore
  • se sono guidati da un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero finisca dopo l’inizio del divieto, l’orario comincia a partire dal termine del periodo di riposo
  • l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore
  • i camion sul tragitto da o verso la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano seguono la legislazione riguardante i veicoli industriali provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale

AGEVOLAZIONI PER I CAMION DA O VERSO LA SARDEGNA

Non sono solo i camion che trasportano merci da o verso nazioni estere a poter usufruire di alcuni vantaggi inerenti gli orari delle limitazioni di transito. Per quanto riguarda i veicoli provenienti o diretti in Sardegna, muniti della documentazione che attesta l’origine del viaggio e di destinazione del carico:

  • l’inizio del divieto nelle date suddette è posticipato di 4 ore
  • il termine del divieto è anticipato di 4 ore
  • per i veicoli industriali che circolano in Sardegna, provenienti o diretti nel resto del territorio nazionale, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore

AGEVOLAZIONI PER I CAMION DA O VERSO LA SICILIA

Per quanto attiene gli autocarri che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso il resto del territorio nazionale tranne la Calabria (attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni):

  • l’inizio del divieto nelle suddette date è posticipato di 4 ore
  • per i veicoli pesanti che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, che si avvalgono di traghettamento il divieto non siapplica. Fanno eccezione  quelli diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni
  • per gli autocarri provenienti o diretti in Sicilia, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 2 ore e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I VEICOLI DA E VERSO IL PORTO DI GENOVA

Per quanto riguarda i veicoli pesanti provenienti dal porto di Genova, muniti della documentazione che attesta l’origine del viaggio e la destinazione del carico, ci sono disposizioni particolari. L’orario di inizio del divieto di circolazione nelle date critiche di cui sopra è posticipato di 4 ore.

Per i veicoli che, al contrario, sono diretti al porto di Genova e sono muniti della documentazione che attesti tale destinazione, l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore.

Queste disposizioni sono transitorie e valgono per l’anno 2019 a meno che nell’arco di tale anno non vengano modificate o aggiornate.

LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI PER I CAMION DIRETTI AGLI INTERPORTI NEL 2019

Per quanto riguarda i veicoli industriali diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali situati in posizioni strategiche, ci sono indicazioni specifiche. Per tali camion l’orario di termine del divieto nelle suddette date può essere anticipato di 4 ore. Questo se sono addetti al trasporto di merci dirette all’estero e muniti della documentazione che attesta la destinazione e la prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria.

Le limitazioni alla circolazione non si applicano per i veicoli pesanti adibiti al trasporto intermodale strada-mare. Ciò vale se si recano ai porti per percorrere le tratte marittime di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il divieto non si applica nemmeno per i camion da o verso aeroporti nazionali ed internazionali che veicolano merci destinate al trasporto aereo.

CASI PARTICOLARI DI ESENZIONE

L’anticipazione dell’orario si applica anche nel caso di veicoli industriali che trasportano unità di carico vuote e ai complessi veicolari scarichi destinati all’estero tramite interporti, porti ed aeroporti.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono essere esentati dal divieto per il viaggio di rientro in sede, nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio.

Il divieto di circolazione non si applica per gli autocarri impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare (articolo 1 decreto Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001). La parte del tragitto iniziale o finale percorsa non può superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

VEICOLI PESANTI ESENTATI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esentati dal divieto di circolazione i veicoli pesanti che appartengono a:

  • Vigili del Fuoco
  • Forze Armate
  • Forze di Polizia
  • Croce Rossa Italiana
  • Protezione Civile
  • Regioni ed Enti territoriali, anche in forma associata

nonché quelli adibiti ai servizi pubblici di:

  • fornitura di acqua, gas, energia elettrica
  • nettezza urbana e raccolta rifiuti
  • pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri
  • servizi postali

VEICOLI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ECCEZIONALMENTE ALLA CIRCOLAZIONE

Le limitazioni di circolazione non si applicano per i camion appartenenti alle seguenti particolari categorie:

  • autocisterne che trasportano acqua per uso domestico, latte fresco, altri liquidi alimentari, alimenti per animali da allevamento
  • autocisterne che trasportano combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo pubblico e privato
  • macchine agricole ai sensi dell’articolo 57 del C.d.S. e macchine agricole eccezionali ai sensi dell’articolo 104 del C.d.S.

Altri casi particolari sono:

  • camion prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione nei giorni feriali. Il veicolo deve essere munito del foglio di prenotazione e l’esenzione vale per il tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del mezzo e la sede del centro revisioni. Sono esclusi dal percorso tratti autostradali
  • camion che percorrono le tratte interessate dal divieto per il rientro alle sedi dell’azienda intestataria. Devono essere muniti di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato

ARTICOLI IL CUI TRASPORTO NON È ASSOGGETTATO AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esentati dalle limitazioni alla circolazione i veicoli pesanti che trasportano:

  • forniture destinate al servizio di ristoro a bordo di aerei o di motori e di parti di ricambio di aerei
  • forniture di viveri o di merci destinate a servizi indispensabili alle attività della marina mercantile
  • giornali, quotidiani e periodici
  • prodotti per uso medico
  • prodotti alimentari deperibili trasportati in regime ATP
  • prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento
  • alcune specie di animali vivi destinati all’allevamento, alla macellazione e a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NEI PERIODI DI DIVIETO

Il trasporto di merci pericolose identificate nell’accordo internazionale per il trasporto ADR è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, a prescindere dalla massa complessiva massima del camion. La limitazione alla circolazione in questo caso si estende dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica dal 25 maggio all’8 settembre2019.

Il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

  • trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, per i veicoli militari, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate straniere e civili;
  • trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria;
  • trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale;
  • trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario.

Per la lettura integrale del provvedimento, è possibile scaricare il testo completo.

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