Nessun prodotto nel carrello.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: REATO PENALE
La guida in stato di ebbrezza è reato penale regolato dall’articolo 186 del Codice della Strada, punibile con l’arresto fino a 6 mesi, una sanzione che va da 800€ a 3.200€ e la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da sei mesi a un anno. È assodato che l’assunzione di alcol può generare una percezione distorta della realtà e pregiudicare di conseguenza la sicurezza alla guida di un veicolo. La guida a seguito dell’assunzione di alcolici quindi va evitata e condannata ma in molti casi si è discusso sull’oggettività dei criteri di esame della condizione di ebbrezza. Il livello di tolleranza dell’alcol è soggettivo e spesso si contesta il fatto che le soglie sanzionatorie minime siano eccessivamente basse. D’altronde non sarebbe possibile fissare parametri di giudizio personalizzati. Per un uomo bastano in media 36 grammi di alcool per raggiungere il limite legale da non superare alla guida di un veicolo e, per quanto riguarda gli autotrasportatori, la soglia minima è stata annullata con l’ultimo emendamento della legge.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Particolarmente severa è la legislazione che riguarda autotrasportatori che guidano in stato di ebbrezza.
Guidare un camion è una responsabilità maggiore rispetto alla conduzione di qualunque altro mezzo, poiché i danni che si possono provocare sono nettamente superiori e di maggior gravità.
In caso si venga fermati alla guida di un veicolo industriale in stato di ebbrezza, le sanzioni variano in base alle fasce di tasso alcolemico accertato e dopo l’ultima riforma del codice stradale sono divenute più gravi, in particolar modo per gli autotrasportatori. Se per gli altri conducenti la guida con un tasso alcolemico al di sotto dello 0,5 g/l è classificata come comportamento non sanzionato, per gli autotrasportatori c’è il divieto categorico di guida dopo aver ingerito qualsiasi quantità di alcol.
Legge su guida in stato di ebbrezza e sanzioni
L’articolo 186 bis proibisce in assoluto l’assunzione di alcol ai neopatentati, agli infraventunenni e alle seguenti categorie:
- trasportatori di persone con servizio a noleggio, con servizio di piazza o taxi e servizio di linea
- trasportatori di cose per conto di terzi, con servizio di piazzae di linea
- trasportatori di veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno” con massa totale superiore a 3,5 tonnellate, oppure di autosnodati, autoarticolati, autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti a sedere
La polizia stradale può sottoporre a verifiche del tasso alcolemico i conducenti, anche senza il loro consenso o la presenza di particolari sintomi. A tale scopo vengono usati gli etilometri per misurare la quantità di alcool presente nell’aria espirata. Nel caso delle verifiche del tasso alcolemico per camionisti le prove saranno tre, ripetute a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
CONDUCENTI DI CAMION E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONI DI 3 TIPI
- In caso venga accertato che il tasso alcolemico dell’autotrasportatore alla guida superi lo 0 ma sia inferiore a 0,5 grammi per litro, la multa può andare da 163€ a 658€ ed è unicamente di tipo amministrativo. Se il conducente alla guida del camion provoca un incidente, con tali valori le multe sono raddoppiate.
- In caso venga accertato che il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa può andare da 702€ a 2.810€ ed è unicamente di tipo amministrativo. Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo che va dai quattro agli otto mesi.
- In caso venga accertato che il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la multa può andare da 1.066€ a 4.800€. La sanzione amministrativa accessoria prevede la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo stabilito dal giudice che va dagli otto ai diciotto mesi.
Guida in stato di ebbrezza: decreto penale di condanna
In caso venga accertato che il tasso alcolemico dell’autotrasportatore sia superiore a 1,5 grammi per litro, la multa può andare da 2.000€ a 9.000€ ed è previsto l’arresto per un periodo di tempo che va dagli otto ai diciotto mesi. La patente viene revocata ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri mezzi destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere sia superiore a otto, di autoarticolati e di autosnodati. Ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone con servizio a noleggio, con servizio di piazza o a taxi e servizio di linea e del trasporto di cose per conto di terzi, con servizio di linea e servizio di piazza, invece, la patente viene revocata soltanto in caso di recidiva.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: REATO PENALE E SEQUESTRO DEL VEICOLO
Al giudice spetta disporre l’eventuale confisca, conseguente al sequestro, del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Il sequestro è una misura cautelare alla quale segue la sentenza definitiva. Con esso si toglie la disponibilità del mezzo al proprietario in attesa che sia confiscato o riconsegnato con ordinanza dell’autorità giudiziaria. La confisca, invece, equivale alla vera e propria espropriazione del bene da parte dello Stato.
La normativa prevede anche una conversione della pena stabilita dal Giudice penale. Si possono convertire l’arresto e l’ammenda in lavori di pubblica utilità. In questo caso, tra gli altri benefici, viene eliminata anche la confisca del veicolo e dichiarata l’estinzione del reato.
COSA FARE IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E DECRETO PENALE DI CONDANNA?
Se si è incorsi in un decreto penale di condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, dopo aver scontato la pena e pagato le sanzioni sarà necessario ripetere l’esame di guida per conseguire una nuova patente. Il conducente dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza relativi al neopatentato e in caso di infrazioni gli verranno decurtati il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti.
Guida in stato di ebbrezza: ricorso
In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, il ricorso è possibile, oltre che per vizi di procedura che vanno valutati da caso a caso, solo se sussiste il dubbio che la strumentazione utilizzata per rilevare la presenza di alcool nel sangue sia difettosa. Qualora l’etilometro usato risulti integro, se il conducente che è stato sottoposto all’alcool test è risultato positivo pur non avendo assunto bevande alcoliche prima della guida, dovrà egli stesso provare le circostanze che confutino la validità dell’alcool test. Se lo stato di ebbrezza nel conducente viene confermato, si potrà inoltrare la procedura per il ricorso. Il conducente, accompagnato da un avvocato, incontrerà il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per richiedere l’annullamento della sospensione della patente fino alla sentenza del Giudice Penale. I motivi del ricorso dovranno comunque essere chiari. Un avvocato potrà fornire la consulenza utile a valutare gli estremi per un eventuale ricorso.