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Dal 1° luglio 2026 il Pacchetto Mobilità UE estende l’obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione ai veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. Scadenze, adempimenti e checklist per essere in regola.
1. Cos’è il Pacchetto Mobilità UE e perché cambia le regole per i furgoni
Il Pacchetto Mobilità I dell’Unione Europea, adottato nel 2020, ha riformato in modo organico la normativa sociale nel trasporto su strada con tre obiettivi principali: migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, garantire una concorrenza equa tra gli operatori logistici europei e rafforzare la sicurezza stradale.
Uno degli interventi più rilevanti riguarda l’estensione del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, il testo fondamentale che disciplina i tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto. Fino ad oggi, la norma si applicava esclusivamente ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 tonnellate. Dal 1° luglio 2026, anche i veicoli commerciali leggeri saranno coinvolti — a determinate condizioni — in questa cornice normativa.
La ragione di questa scelta è chiara: negli ultimi anni il trasporto internazionale effettuato con furgoni è cresciuto significativamente, spinto dall’e-commerce transfrontaliero e dalla logistica dell’ultimo miglio. Questa fascia di veicoli operava però in un vuoto regolatorio rispetto agli obblighi vigenti per i mezzi pesanti, creando distorsioni competitive e riducendo le tutele per i conducenti.
2. Chi è soggetto all’obbligo: le condizioni cumulative
L’obbligo non riguarda automaticamente tutti i furgoni con massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate. Per rientrare nel campo applicativo della nuova norma, un veicolo deve soddisfare contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni:
| # | Condizione | Dettaglio |
| 1 | Massa massima ammissibile | Il veicolo (incluso eventuale rimorchio o semirimorchio) deve avere una MMA superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t. |
| 2 | Tipo di trasporto | Il veicolo deve essere impiegato nel trasporto di merci a fini commerciali (conto terzi). Il trasporto in conto proprio è escluso. |
| 3 | Operatività geografica | Il trasporto deve essere internazionale (tra due o più Paesi) oppure costituire un’operazione di cabotaggio (trasporto nazionale effettuato da impresa estera). |
| ⚠️ Attenzione: trasporti nazionali esclusi I trasporti effettuati esclusivamente sul territorio italiano da imprese italiane non rientrano nell’obbligo e continueranno ad essere regolati dalle normative interne. La nuova norma si rivolge specificamente all’autotrasporto internazionale e al cabotaggio. |
3. Quale dispositivo è obbligatorio: il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2)
I veicoli che rientrano nel campo applicativo della nuova norma non possono essere dotati di qualsiasi tachigrafo: è richiesto specificamente il tachigrafo intelligente di seconda generazione, noto anche come Smart Tachograph V2 o G2V2. Questo dispositivo rappresenta l’evoluzione più recente della tecnologia di bordo per il controllo dei tempi di guida.
Le caratteristiche principali che lo distinguono dai modelli precedenti sono:
- Registrazione automatica dei passaggi di frontiera tramite segnali OSNMA autenticati del sistema satellitare europeo Galileo.
- Identificazione automatica di inizio e fine giornata lavorativa con geolocalizzazione precisa ogni 3 ore di guida.
- Comunicazione remota con le autorità di controllo mediante tecnologia DSRC (Dedicated Short Range Communication), che consente verifiche su strada senza fermare il veicolo.
- Sistemi avanzati anti-manomissione con registrazione documentale in conformità legale.
- Registrazione automatica delle attività di carico e scarico rilevanti ai fini del distacco dei conducenti.
L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da officine certificate e autorizzate, che provvedono alla calibrazione del sistema e all’inserimento del blocco aziendale (company lock) per garantire l’integrità dei dati registrati.
4. Il calendario delle scadenze: dove si colloca il 1° luglio 2026
L’obbligo del 1° luglio 2026 per i veicoli leggeri non arriva in modo isolato, ma rappresenta la fase conclusiva di un percorso di aggiornamento tecnologico progressivo avviato nel 2023 per l’intera flotta circolante. Comprendere questo contesto aiuta a valutare correttamente il livello di urgenza per gli operatori coinvolti.
| Scadenza | Veicoli interessati | Obbligo |
| 21 agosto 2023 | Nuovi veicoli >3,5 t e bus (prima immatricolazione) | Installazione G2V2 obbligatoria dalla prima immatricolazione |
| 31 dicembre 2024 | Veicoli >3,5 t in trasporto internazionale con tachigrafo analogico o digitale non-smart | Retrofit a G2V2 (già completato) |
| 18 agosto 2025 | Veicoli >3,5 t in trasporto internazionale con smart tachograph V1 | Retrofit a G2V2 (già completato) |
| 1° luglio 2026 | Veicoli tra 2,5 e 3,5 t in trasporto internazionale o cabotaggio conto terzi | Installazione G2V2 — SCADENZA IMMINENTE |
5. Gli obblighi operativi per le imprese
5.1 Installazione del dispositivo
La prima e più urgente priorità per le imprese che rientrano nel campo applicativo è verificare lo stato dei propri veicoli ed eventualmente prenotare l’installazione del G2V2 presso un centro autorizzato. Visto il numero elevato di furgoni potenzialmente coinvolti in tutta Europa, i tempi di attesa presso le officine certificate potrebbero allungarsi significativamente nei mesi immediatamente precedenti la scadenza. È fortemente raccomandato agire con anticipo.
5.2 Carta conducente
Ogni conducente che opera con un veicolo soggetto all’obbligo deve essere titolare di una carta conducente valida. La carta è uno strumento personale, non trasferibile, rilasciato dalle autorità competenti (in Italia, dalle Camere di Commercio). Il conducente deve tenerla sempre con sé durante il servizio e inserirla nel dispositivo all’inizio di ogni turno.
5.3 Rispetto dei tempi di guida e di riposo
Con l’estensione dell’obbligo del tachigrafo si estende anche l’applicazione integrale delle regole sui tempi di guida e di riposo previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Per i conducenti di veicoli 2,5–3,5 t in trasporto internazionale, i limiti sono identici a quelli già in vigore per i mezzi pesanti:
| Parametro | Limite |
| Guida giornaliera | Max 9 ore (estendibile a 10 ore, max 2 volte/settimana) |
| Guida settimanale | Max 56 ore |
| Guida in due settimane | Max 90 ore cumulative |
| Pausa obbligatoria | 45 min dopo 4,5 ore di guida (frazionabile in 15+30 min) |
| Riposo giornaliero | Min 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore in casi specifici) |
| Riposo settimanale | Min 45 ore continuative |
5.4 Gestione e archiviazione dei dati
Le imprese sono tenute a scaricare regolarmente i dati registrati dal tachigrafo (sia dalla memoria del veicolo sia dalla carta conducente) e a conservarli in un sistema di archiviazione per un periodo minimo di dodici mesi. Questa attività non è solo un adempimento formale: i dati del tachigrafo sono la principale fonte di prova durante le ispezioni su strada e i controlli aziendali.
6. Chi è escluso dall’obbligo
La nuova normativa prevede alcune categorie di esclusione rilevanti per gli operatori del settore. Non sono soggetti all’obbligo del cronotachigrafo:
- Veicoli utilizzati esclusivamente per trasporti nazionali (operazioni interne al territorio italiano effettuate da imprese italiane).
- Veicoli impiegati per il trasporto in conto proprio (non a fini commerciali verso terzi).
- Conducenti che non svolgono l’autotrasporto come attività principale.
- Veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze di polizia.
- Veicoli utilizzati per operazioni umanitarie, di emergenza o di soccorso.
- Veicoli agricoli e forestali entro un raggio di 100 km dalla sede aziendale.
- Veicoli storici non utilizzati per trasporto commerciale.
| ✅ Regola pratica: le tre domande chiave Per valutare rapidamente se un furgone rientra nell’obbligo, è sufficiente rispondere a tre domande: Se tutte e tre le risposte sono affermative, il veicolo è soggetto all’obbligo. |
7. Sanzioni per il mancato adeguamento
L’assenza del cronotachigrafo su un veicolo per il quale è obbligatorio, così come il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, espone sia il conducente sia l’impresa di trasporto a sanzioni amministrative significative. In Italia, le violazioni relative ai tempi di guida sono disciplinate dall’art. 174 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992, modificato dalla Legge n. 120/2010).
Le sanzioni variano in funzione della gravità della violazione:
- Superamento dei tempi di guida fino al 10%: da 38 a 152 euro per il conducente.
- Mancato rispetto del riposo giornaliero: da 200 a 800 euro.
- Violazioni superiori al 10% dei limiti di guida giornalieri: da 300 a 1.200 euro.
- Violazioni superiori al 20% dei limiti o del riposo: da 400 a 1.600 euro.
- Violazioni sui tempi di guida settimanale superiori al 10%: da 250 a 1.000 euro.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi più gravi le autorità possono disporre il fermo del veicolo fino alla regolarizzazione della violazione. In caso di recidiva o violazioni sistematiche, sono possibili ulteriori conseguenze a carico dell’impresa, inclusa la revisione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
8. Checklist operativa per le imprese
| Lista di controllo — Adeguamento entro il 1° luglio 2026 |
- Censire tutti i furgoni con MMA > 2,5 t e ≤ 3,5 t della flotta (incluse combinazioni con rimorchio).
- Verificare per ciascun veicolo se viene impiegato in trasporti internazionali o di cabotaggio per conto terzi.
- Identificare i veicoli soggetti all’obbligo e pianificare l’installazione del G2V2 presso officine certificate.
- Verificare che tutti i conducenti interessati dispongano di una carta conducente valida; avviare le pratiche per chi ne è sprovvisto.
- Predisporre o aggiornare il sistema di download e archiviazione dei dati tachigrafici (minimo 12 mesi di conservazione).
- Organizzare sessioni di formazione interna per i conducenti sull’utilizzo corretto del dispositivo e sulle norme sui tempi di guida e di riposo.
- Aggiornare i processi di pianificazione dei percorsi per garantire il rispetto dei limiti di guida sulle tratte internazionali.
- Verificare il rispetto delle norme sul distacco dei conducenti, ora direttamente connesse ai dati del G2V2.
9. Riferimenti normativi ufficiali
Per approfondimenti e consultazione diretta dei testi normativi vigenti, si rimanda alle seguenti fonti ufficiali:
| Fonte | URL ufficiale |
| Reg. (CE) n. 561/2006 — Testo consolidato (EUR-Lex) | eur-lex.europa.eu — 02006R0561 versione consolidata |
| Reg. (UE) n. 2020/1054 (Pacchetto Mobilità I) | eur-lex.europa.eu — CELEX:32020R1054 |
| Reg. (UE) n. 2024/1258 (modifica più recente) | eur-lex.europa.eu — CELEX:32024R1258 |
| Art. 174 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) | normattiva.it — D.Lgs. 285/1992 |
Documento redatto sulla base dei testi normativi ufficiali disponibili su EUR-Lex e sul portale Normattiva.
Ultimo aggiornamento: aprile 2026.
Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale.
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